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martedì 15 luglio 2014

Cambiano le norme europee sulle vendite e l'Italia si deve adeguare (2)

Continuiamo a leggere insieme le modifiche più importanti apportate dalla direttiva 2011/83/UE alle vendite che avverranno all'interno dell'Unione Europea, così come sono state riportate da "Altroconsumo".

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No a numeri a pagamento

Se il consumatore vuole mettersi in contatto con il venditore, per avere informazioni sul suo contratto, deve avere la possibilità di farlo senza essere tenuto a pagare più della tariffa di base: addio, dunque, ai famigerati numeri a pagamento che facevano lievitare le bollette.

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Le tempistiche per recedere

Se il venditore "dimentica" di informare sulle modalità del recesso, il periodo per rimandare indietro il bene acquistato termina 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale (o dopo 14 giorni dal momento in cui il venditore ne dà notizia entro il primo anno).

E' il consumatore a dover dimostrare di aver rispettato i termini imposti e quindi è sempre meglio fare la comunicazione con raccomandata a.r. o email: a fare da "spia" sarà la data di spedizione.

Dal momento della comunicazione, il consumatore deve restituire, a sue spese (sempre che il venditore sia stato chiaro su questo punto, altrimenti il costo ricade su quest'ultimo) i beni acquistati - e non utilizzati, pena il decadimento del diritto di recesso - entro 14 giorni.
Lo stesso periodo di tempo è concesso al venditore per rimborsare i pagamenti ricevuti, a partire dal giorno in cui è informato del recesso da parte del consumatore, (...), utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato inizialmente per la transazione.
Il venditore è tenuto a restituire anche le eventuali spese di spedizione.

Quando il recesso è escluso

Ci sono casi in cui il diritto di recesso è escluso: per esempio per la prestazione di un servizio già eseguito o la compravendita di prodotti che si deteriorano facilmente.

Chiuderemo il discorso domani prendendo in esame alcuni contratti particolari.

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lunedì 14 luglio 2014

Cambiano le norme europee sulle vendite e l'Italia si deve adeguare

Buone notizie per i consumatori e anche per tutti noi che ci occupiamo di qualità che dovrebbe consistere, come prima cosa, nell'avere clienti soddisfatti. 
Leggiamo insieme...

(Fonte: Altroconsumo)

Interessanti novità hanno modificato il panorama normativo che regola la compravendita di beni e servizi in tutte le sue forme: da quelle tradizionali a quelle online, passando per quelle telefoniche e a domicilio.

Le modifiche al Codice del consumo, già esistente in Italia, si sono rese necessarie per l'entrata in vigore, dal 13 giugno, di una normativa di origine comunitaria.

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Più informazioni

Prima di impegnarsi in un contratto di vendita, qualunque esso sia, il vendtore deve fornire all'acquirente, in modo chiaro e comprensibile: 
- le caratteristiche dei beni o dei servizi proposti
- la sua identità con l'indirizzo fisico e un numero di telefono di contatto
- il prezzo totale (che deve comprendere anche eventuali imposte, spese di spedizione, spese postali

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Vanno indicate le modalità di pagamento e i tempi di consegna, la durata del contratto (se esiste) e le condizioni per la sua eventuale risoluzione.
In caso di contenuti digitali, deve essere indicata la loro funzionalitrà e l'eventuale interoperabilità con hardware e software.
Non deve mancare, poi, il riferimento all'esistenza della garanzia legale di conformità, delle garanzie commerciali e delle condizioni del servizio post-vendita

Domani continueremo a vedere quali altri cambiamenti i venditori italiani dovranno implementare, soprattutto per ciò che riguarda i contratti a distanza.

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