(Fonte: "Il Sole 24 Ore")
La legge sul whistleblowing, la n. 179 del 30 novembre 2017, mira a tutelare il lavoratore
(pubblico o privato, con i dovuti distinguo) che, venuto a conoscenza di irregolarità o illeciti sul
luogo di lavoro, decida di segnalarli. La nuova disciplina, in vigore dal 29 dicembre, interviene su
due fronti (si veda Il Sole24Ore del 15 dicembre).
Da un lato, implementa la tutela già prevista per i dipendenti pubblici, ampliando le maglie dell’articolo 54bis del Dlgs 165/2001 introdotto nel 2012 con la legge 190; dall’altro, estende la tutela al settore privato, prevedendo nuovi oneri in capo agli enti che abbiano scelto di adottare i modelli di organizzazione e gestione (Mog) di cui al Dlgs 231/2001. Tra gli aspetti principali, la legge prevede che il dipendente pubblico che segnali (al responsabile anticorruzione, all’Anac o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile) condotte illecite conosciute in ragione del rapporto di lavoro non possa essere, per tale motivo, sottoposto a ritorsioni o a misure organizzative aventi effetti negativi, anche indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Dal punto di vista soggettivo, la legge allarga la tutela anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese che forniscano beni o servizi alla Pa; dal punto di vista oggettivo, essa
riguarda, invece, le segnalazioni effettuate nell’«interesse dell’integrità» della stessa Pa.
Inoltre, l’identità del segnalante non può essere rivelata ed è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti. Qualora, poi, venga accertata l’adozione di misure discriminatorie, o l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni, o l’adozione di procedure non conformi a quelle
individuate nelle linee guida Anac, quest’ultima adotta, nei confronti del responsabile, sanzioni amministrative da 5mila a 50mila euro.
Si evidenzia, infine, che ogni tutela per il segnalante è destinata a venir meno laddove sia accertata
la sua responsabilità penale (anche con sentenza di primo grado) per calunnia o diffamazione (o,
comunque, per reati commessi con la denuncia), ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Sul fronte privato, le novità attengono principalmente al contenuto obbligatorio dei Mog. Tra
l’altro i modelli dovranno prevedere anche uno o più canali che consentano di presentare, a tutela
dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di
fatto precisi e concordanti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tutto ciò garantendo, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del whistleblower. Oltre al divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di quest’ultimo, i Mog dovranno poi prevedere adeguate sanzioni nei confronti non solo di chi violi le misure di tutela del segnalante, ma anche di chi effettui (con dolo o colpa grave) segnalazioni che si rivelino infondate.
L’articolo 6, inoltre, sancisce la possibilità – per il whistleblower e per l’organizzazione
sindacale da questi indicata – di denunciare l’adozione di eventuali misure discriminatorie all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di sua competenza. Infine, che, tanto
per il settore pubblico quanto per quello privato (seppur nei limiti anzidetti), la nuova disciplina colpisce con la sanzione della nullità il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria..
La segnalazione effettuata nell'interesse all'integrità delle amministrazioni (pubbliche o private), nonché alla prevenzione e repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione delle notizie coperte dal segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale. Tale ultima disposizione non si applica, tuttavia, ai rapporti di consulenza o di assistenza, o nel caso in cui il segreto sia rivelato con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell’illecito e,
in particolare, al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.
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La legge sul whistleblowing, la n. 179 del 30 novembre 2017, mira a tutelare il lavoratore
(pubblico o privato, con i dovuti distinguo) che, venuto a conoscenza di irregolarità o illeciti sul
luogo di lavoro, decida di segnalarli. La nuova disciplina, in vigore dal 29 dicembre, interviene su
due fronti (si veda Il Sole24Ore del 15 dicembre).
Da un lato, implementa la tutela già prevista per i dipendenti pubblici, ampliando le maglie dell’articolo 54bis del Dlgs 165/2001 introdotto nel 2012 con la legge 190; dall’altro, estende la tutela al settore privato, prevedendo nuovi oneri in capo agli enti che abbiano scelto di adottare i modelli di organizzazione e gestione (Mog) di cui al Dlgs 231/2001. Tra gli aspetti principali, la legge prevede che il dipendente pubblico che segnali (al responsabile anticorruzione, all’Anac o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile) condotte illecite conosciute in ragione del rapporto di lavoro non possa essere, per tale motivo, sottoposto a ritorsioni o a misure organizzative aventi effetti negativi, anche indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Dal punto di vista soggettivo, la legge allarga la tutela anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese che forniscano beni o servizi alla Pa; dal punto di vista oggettivo, essa
riguarda, invece, le segnalazioni effettuate nell’«interesse dell’integrità» della stessa Pa.
Inoltre, l’identità del segnalante non può essere rivelata ed è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti. Qualora, poi, venga accertata l’adozione di misure discriminatorie, o l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni, o l’adozione di procedure non conformi a quelle
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Si evidenzia, infine, che ogni tutela per il segnalante è destinata a venir meno laddove sia accertata
la sua responsabilità penale (anche con sentenza di primo grado) per calunnia o diffamazione (o,
comunque, per reati commessi con la denuncia), ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Sul fronte privato, le novità attengono principalmente al contenuto obbligatorio dei Mog. Tra
l’altro i modelli dovranno prevedere anche uno o più canali che consentano di presentare, a tutela
dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di
fatto precisi e concordanti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tutto ciò garantendo, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del whistleblower. Oltre al divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di quest’ultimo, i Mog dovranno poi prevedere adeguate sanzioni nei confronti non solo di chi violi le misure di tutela del segnalante, ma anche di chi effettui (con dolo o colpa grave) segnalazioni che si rivelino infondate.
L’articolo 6, inoltre, sancisce la possibilità – per il whistleblower e per l’organizzazione
sindacale da questi indicata – di denunciare l’adozione di eventuali misure discriminatorie all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di sua competenza. Infine, che, tanto
per il settore pubblico quanto per quello privato (seppur nei limiti anzidetti), la nuova disciplina colpisce con la sanzione della nullità il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria..
La segnalazione effettuata nell'interesse all'integrità delle amministrazioni (pubbliche o private), nonché alla prevenzione e repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione delle notizie coperte dal segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale. Tale ultima disposizione non si applica, tuttavia, ai rapporti di consulenza o di assistenza, o nel caso in cui il segreto sia rivelato con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell’illecito e,
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