martedì 23 gennaio 2018

Tirocini, ogni regione fa da sé

(Fonte: "Italia Oggi")

Tirocini: qualcosa è cambiato in termini normativi, ma più sulla carta che nella realtà. Perché, dopo quasi otto mesi dall'approvazione delle nuove linee guida per i tirocini extra-curriculari (...), solo poche regioni le hanno di fatto recepite. Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Molise, provincia autonoma di Trento e Liguria. Nelle altre, la situazione è varia e procede in maniera disomogenea. Alcune regioni non hanno ancora neppure cominciato a elaborare il nuovo testo. Altre hanno avviato tavoli con le parti sociali e sono a metà dell'opera. Fermo restando che nelle regioni "in attesa di recepimento" resta ovviamente in vigore la normativa precedente, occorre sottolineare che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta nel 2001, la materia è di esclusiva competenza regionale, per cui solo un tratto della parabola normativa dell'istituto è ascrivibile al legislatore nazionale.

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Amndiamo ad analizzare, regione per regione, quali sono le novità, alla luce del monitoraggio di Adapt sui tirocini extracurriculari a sei mesi dalle nuove linee guida approvate (...).
Partendo da una prima definizione: quella di "stage" o "tirocinio". E cioè un momento di formazione in "situazione", di apprendimento di tipo pratico ed esperenziale finalizzato alla crescita personale e professionale del soggetto da formare, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
In altri termini, preso atto dell'importanza di un moderno sistema formativo incentrato sulla combinazione tra momenti di studio e momenti di lavoro, come fasi diverse di un unico modello formativo, il tirocinio altro non è che la variante pratica di questo modello, che può instaurarsi tanto all'interno di un contratto di lavoro (a contenuto formativo) come nel caso dell'apprendistato, quanto al di fuori di esso come nel caso del tirocinio formativo e di orientamento che non è mai configurabile come rapporto di lavoro. Allo stesso tempo il tirocinio formativo e di orientamento è uno strumento di politica attiva, per agevolare, attraverso l'acquisizione di competenze, l'ingresso di un numero sempre più ampio di soggetti nel mondo del lavoro.

Tra le principali novità previste dalle linee guida citate, vi sono: la durata massima degli stage stabilita a 12 mesi e quella minima a 2 mesi; e l'introduzione di nuovi soggetti abilitati all'attivazione dei tirocini e l'ampliamento sia dei compiti del soggetto promotore sia di quelli del soggetto ospitante. Il tirocinio non può durare meno di 2 mesi, a eccezione, si precisa, di quello svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese.
Per quanto riguarda i soggetti promotori, sono introdotti tre nuovi soggetti abilitati all'attivazione dei tirocini: le fondazioni di istruzione tecnica superiore (Its), l'Anpal (l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che naturalmente nel 2013 non esisteva), e i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Anpal stessa. Se, tuttavia, non si fanno differenze per l'attivazione di tirocini regionali, le cose cambiano quando si tratta di mobilità interregionale: non tutti gli enti promotori saranno, infatti, abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti situati al di fuori del territorio regionale. L'autorizzazione, in questo caso, riguarda solamente i servizi per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro, gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e le fondazioni di istruzione tecnica superiore.

Con riferimento alla durata, quasi tutte le regioni si discostano dalle linee guida nazionali, fissando la durata massima a 6 mesi, proroghe comprese (fanno eccezione Sicilia e Basilicata). 

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Altro parametro introdotto è l'indennità di partecipazione, rispetto alla quale è interessante evidenziare che nessuna regione si allinea a quanto stabilito dalle linee guida nazionali (fatta eccezione per la sola regione Sicilia che conserva il minimo dei 300 eruro mensili). La maggior parte delle regioni fissa i tetti massimi previsti per le indennità tra i 450 euro e i 660 euro. O poco più giù come la regione Calabria che fissa l'importo minimo a 400 euro. Eccezion fatta per la regione Lazio, che ha deciso di innalzare l'indennità prevista fino a 800 euro.

Ciò che ne viene fuori (...) guardando la mappatura dei punti qualificanti (come indennità di partecipazione e durata), è però l'idea di uno stravolgimento della funzione più nobile e di prospettiva dei tirocini nei percorsi formativi dei giovani, condizionato da un eccesso di tirocini di dubbia natura (piuttosto che da misure di reale occupabilità per i giovani). Un'evoluzione (o involuzione) che non poco inciderà sul funzionamento del mercato del lavoro, anche ai danni dell'apprendistato.

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