Quarta e ultima parte dedicata alla garanzia con alcuni brani tratti da: "La garanzia? La guida completa" di Gianfranco Giardina.
(...)
"Il difetto di conformità rientra nelle condizioni
della garanzia di legge se si manifesta
entro due anni dalla consegna del bene.
Questo in qualche modo vuol dire che la garanzia
di legge dura due anni. Ma ci sono alcune
condizioni: per esempio il consumatore è
tenuto a comunicare al rivenditore il difetto di
conformità entro due mesi da quando è stato
scoperto, pena la decadenza del diritto al rimedio:
questo aspetto è particolarmente rilevante,
per esempio, nei casi in cui il prodotto in
questione crei dei log del suo funzionamento.
Tanto per fare un esempio, se un computer si
blocca per un difetto il 10 di gennaio (memorizzando
per esempio i dati relativi al suo ultimo
funzionamento corretto), il difetto deve
essere comunicato al rivenditore entro il 10
di marzo; se questa comunicazione viene ritardata,
il rivenditore potrebbe rifiutarsi di
riconoscere la garanzia (anche se si tratta di
un evento molto raro). Allo stesso modo, se
il difetto viene scoperto proprio allo scoccare
dei due anni di garanzia, in realtà il consumatore
ha ancora due mesi di tempo per comunicarlo
al rivenditore, estendendo quindi di
fatto i termini “pratici” di garanzia a 26 mesi."
(...)
Ovviamente, tutto quanto abbiamo riportato vale solamente per gli acquisti di un consumatore finale. Gli acquisti “professionali” non rientrano nella disciplina prevista per i beni di consumo, anche
se i prodotti sono gli stessi. In questo caso si deve ricorrere al Codice Civile.
(Conosci già il nostro sito? Si chiama QualitiAmo - La Qualità gratis sul web ed è pieno di consigli per chi si occupa di Qualità, ISO 9001 e certificazione)
(...)
"Il difetto di conformità rientra nelle condizioni
della garanzia di legge se si manifesta
entro due anni dalla consegna del bene.
Questo in qualche modo vuol dire che la garanzia
di legge dura due anni. Ma ci sono alcune
condizioni: per esempio il consumatore è
tenuto a comunicare al rivenditore il difetto di
conformità entro due mesi da quando è stato
scoperto, pena la decadenza del diritto al rimedio:
questo aspetto è particolarmente rilevante,
per esempio, nei casi in cui il prodotto in
questione crei dei log del suo funzionamento.
Tanto per fare un esempio, se un computer si
blocca per un difetto il 10 di gennaio (memorizzando
per esempio i dati relativi al suo ultimo
funzionamento corretto), il difetto deve
essere comunicato al rivenditore entro il 10
di marzo; se questa comunicazione viene ritardata,
il rivenditore potrebbe rifiutarsi di
riconoscere la garanzia (anche se si tratta di
un evento molto raro). Allo stesso modo, se
il difetto viene scoperto proprio allo scoccare
dei due anni di garanzia, in realtà il consumatore
ha ancora due mesi di tempo per comunicarlo
al rivenditore, estendendo quindi di
fatto i termini “pratici” di garanzia a 26 mesi."
(...)
Ovviamente, tutto quanto abbiamo riportato vale solamente per gli acquisti di un consumatore finale. Gli acquisti “professionali” non rientrano nella disciplina prevista per i beni di consumo, anche
se i prodotti sono gli stessi. In questo caso si deve ricorrere al Codice Civile.
(Conosci già il nostro sito? Si chiama QualitiAmo - La Qualità gratis sul web ed è pieno di consigli per chi si occupa di Qualità, ISO 9001 e certificazione)