giovedì 10 settembre 2009

La rintracciabilità nel settore agroalimentare

LA RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE
Quadro normativo


Con questo articolo di Maria Coladangelo e Francesco Lengua, Lead Auditor ISO 9001, ISO 22005 e BRC-IFS, inizia la collaborazione tra QualitiAmo e CMi - Check Fruit.

Il mercato delle produzioni alimentari ha subito, negli ultimi decenni, profonde trasformazioni: produzioni su larga scala, aree di produzione sempre più lontane dai luoghi di consumo del prodotto, globalizzazione e ampliamento dei mercati, nuove tecnologie incorporate nei prodotti, maggiori preoccupazioni per la salute del consumatore, maggiore propensione del consumatore alla scelta consapevole, esigenza di gestire il rischio aziendale. Tutto ciò ha creato nuove istanze e nuove esigenze nel settore.

E’ un dato di fatto che i consumatori rivestono un ruolo sempre più decisivo nel determinare il successo o l’insuccesso di un prodotto alimentare; la loro attenzione si è ampliata dai soli requisiti di prodotto percepibili, al soddisfacimento di quelle caratteristiche intangibili che sono rappresentate dai requisiti non espliciti, quali ad esempio sicurezza, salubrità, legalità, rispetto dell’ambiente.
Questa rivoluzione culturale è stata recepita dalla Comunità Europea che ha inserito la rintracciabilità come caposaldo normativo nei regolamenti sulla sicurezza alimentare.
A partire dal primo gennaio 2005 infatti sono entrate in vigore le disposizioni del Reg. CE 178/2002 riguardante la sicurezza degli alimenti. L’articolo 18 del Reg. 178 prevede la rintracciabilità definita dallo stesso regolamento come la “… possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” in ogni fase della filiera alimentare, dalla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione.
Il Regolamento obbliga gli operatori del settore alimentare e dei mangimi a conservare le informazioni sui loro fornitori (da chi hanno comprato cosa e in che quantità) e sui loro clienti (a chi hanno venduto cosa e in che quantità).

Dal punto di vista delle norme volontarie, si è dovuto attendere il 2001 affinchè l’UNI (Ente Italiano di Unificazione), avendo colto l’esigenza degli operatori del settore alimentare, pubblicasse la Norma nazionale UNI 10939 “Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali per la progettazione e l’attuazione” con l’intento di fornire utili elementi per la progettazione e gestione di un Sistema di rintracciabilità di filiera.
La Norma UNI 10939:2001, che si applicava unicamente a fasi di filiera collegate da rapporti contrattuali, non prescriveva quanto estesa e profonda dovesse essere la rintracciabilità di un alimento, ma lasciava possibilità di scelta sia in merito alle caratteristiche da tenere tracciate che in merito alla profondità e ampiezza della filiera che si intendeva considerare.
La UNI 10939 ed il Reg. 178 non sono mai stati “sovrapponibili” in quanto hanno obiettivi diversi e requisiti diversi. Il Regolamento 178 non richiede lo sviluppo di un Sistema (… che va progettato, realizzato, mantenuto efficace mediante l’utilizzo di risorse umane e strumentali) ma semplicemente di raccogliere informazioni relativamente ad alcuni aspetti.
La realizzazione e la certificazione di sistemi di rintracciabilità realizzati in conformità alla UNI 10939:2001 sono stati oggetto di finanziamento da parte di numerose Regioni italiane, che hanno inteso incoraggiare l’applicazione di modelli che potessero dare garanzie di sicurezza e salubrità delle produzioni e creare valore aggiunto lungo tutta la filiera.

Il panorama della normativa volontaria sulla rintracciabilità è recentemente mutato in quanto la UNI 10939 è stata sostituita dalla norma internazionale UNI EN ISO 22005 pubblicata nel 2008 ed avente valenza internazionale. La UNI EN ISO 22005 “ Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali e requisiti di base per i sistemi di progettazione e di attuazione” si applica alla rintracciabilità di filiera ed alla rintracciabilità interna.

Quale impatto ha avuto la pubblicazione della UNI EN ISO 22005 sulle Organizzazioni che avevano un sistema di rintracciabilità sviluppato sui requisiti della UNI 10939? Nessun impatto rilevante, si sono resi necessari piccoli aggiustamenti per poter raggiungere la conformità alla ISO 22005, come, ad esempio, la formalizzazione di un riesame della direzione. I sistemi di rintracciabilità ben costruiti e implementati sono senz’altro rimasti validi.
C’è da considerare che, indubbiamente, la certificazione a fronte della UNI EN ISO 22005 è più “spendibile” a livello commerciale in quanto, come già detto, si tratta di una norma internazionale, applicata e riconosciuta in tutto il mondo.

Anche per gli Organismi di Certificazione il passaggio dalla UNI 10939 alla ISO 22005 non ha comportato modifiche significative agli schemi di certificazione poiché l’iter è rimasto sostanzialmente lo stesso.

In conclusione riteniamo utile una considerazione generale. In un contesto caratterizzato dalla continua ricerca di spunti di miglioramento e di sviluppo, la certificazione del sistema di rintracciabilità può costituire un ulteriore elemento di distinzione per un’Organizzazione agroalimentare o per una associazione di produttori.
E’ auspicabile che l’impegno imprenditoriale in tal senso possa essere riconosciuto e premiato da tutti i soggetti pubblici e privati interessati alle garanzie di sicurezza e salubrità delle produzioni.

Maria Coladangelo
Lead Auditor ISO 9001, ISO 22005, BRC-IFS
Responsabile certificazione rintracciabilità Check Fruit srl

Francesco Lengua
Lead Auditor ISO 9001, ISO 22005, BRC
Responsabile comunicazione e formazione Check Frui srl – CMi Italy srl

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